Art. 2 
 
Trattamento economico dei deputati regionali e dei  componenti  della
                          Giunta regionale 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  comma  1  dell'art.  1  della  legge
regionale  30  dicembre  1965,  n.  44,  si  applicano   nei   limiti
dell'importo di 11.100 euro lordi mensili. 
  2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennita'  e  diaria
spettante ai deputati regionali  secondo  la  variazione  dell'indice
ISTAT del costo della vita. 
  3.  Con  apposita  disciplina  adottata   dai   competenti   organi
dell'Assemblea regionale siciliana,  secondo  le  norme  del  proprio
Regolamento interno, sono individuate le cariche interne  alle  quali
attribuire un'indennita' di funzione e sono  determinati  i  relativi
importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili. 
  4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio  1956,  n.  8,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Indennita' mensile spettante al Presidente  della  Regione
ed agli Assessori regionali). - 1. Al  Presidente  della  Regione  e'
attribuita un'indennita' mensile lorda pari al trattamento  economico
mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 
  2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali  e'
attribuita un'indennita' aggiuntiva per la carica di  assessore  pari
all'indennita' di funzione spettante  al  Presidente  di  Commissione
legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana. 
  3. Agli Assessori regionali che non  siano  deputati  regionali  e'
corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo  pari  a  11.100
euro lordi mensili.».