Art. 2 Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili. 2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennita' e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. 3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennita' di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili. 4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Indennita' mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali). - 1. Al Presidente della Regione e' attribuita un'indennita' mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali e' attribuita un'indennita' aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennita' di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana. 3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.».