Art. 3 Gratuita' della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennita' di missione per i componenti del Governo. 1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non puo' prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati. 2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Rimborsi ed indennita'). - 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennita' spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.».