Art. 3 
 
Gratuita'  della  partecipazione  dei  deputati   regionali   e   dei
  componenti del Governo in organismi. Indennita' di missione  per  i
  componenti del Governo. 
  1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi  di  enti  di
qualsiasi tipo, che sia connessa alle  cariche  di  Presidente  della
Regione,  di  Presidente  dell'Assemblea  regionale   siciliana,   di
assessore regionale, di deputato regionale, non  puo'  prevedere,  in
favore  dei  medesimi  soggetti,  la  corresponsione  di  gettoni  di
presenza o compensi comunque denominati. 
  2. L'articolo 2 della legge regionale 30  gennaio  1956,  n.  8  e'
sostituito dal seguente: «Art. 2 (Rimborsi ed indennita'). -  1.  Nei
casi di trasferta per ragioni  d'ufficio  strettamente  connesse  con
l'esercizio  delle  funzioni  relative  alla  carica  ricoperta,   al
Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i  rimborsi  e
le indennita' spettanti al Presidente e  ai  deputati  dell'Assemblea
regionale siciliana.».