Art. 4 Pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali 1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole «le quote di partecipazione a societa'», sono inserite le seguenti: «la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;»; b) all'articolo 1 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonche' gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresi' resi pubblici secondo le modalita' di cui al predetto decreto legislativo»; c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 e' aggiunto il seguente punto: «5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.»; d) all'articolo 8, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.»; e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonche' gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresi' resi pubblici secondo le modalita' di cui al predetto decreto legislativo.».