Art. 4 
 
Pubblicita' e trasparenza dello stato  patrimoniale  dei  deputati  e
                      degli assessori regionali 
 
  1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole «le
quote di partecipazione a societa'», sono inserite le  seguenti:  «la
consistenza degli investimenti in titoli  obbligazionari,  titoli  di
Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di
investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;»; 
    b) all'articolo 1 dopo il secondo comma e' aggiunto il  seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle  di  cui
agli articoli 2 e 3 nonche' gli ulteriori dati di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive  modifiche
ed integrazioni, sono altresi' resi pubblici secondo le modalita'  di
cui al predetto decreto legislativo»; 
    c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5  e'  aggiunto  il
seguente punto: «5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione
e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.»; 
    d) all'articolo 8, dopo il primo comma, e' aggiunto  il  seguente
comma: «1-bis. Le disposizioni di cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  successive   modifiche   ed
integrazioni si applicano nel territorio  della  Regione,  anche  con
riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.»; 
    e) dopo l'articolo 8 e' inserito il  seguente:  «Art.  8-bis.  Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti
del Governo regionale. La documentazione  relativa  agli  adempimenti
discendenti dai citati articoli nonche' gli  ulteriori  dati  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e
successive modifiche ed integrazioni,  sono  altresi'  resi  pubblici
secondo le modalita' di cui al predetto decreto legislativo.».