Art. 6 
 
Contributo  in  favore  dei  Gruppi  parlamentari  per  le  spese  di
                            funzionamento 
 
  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' dei  Gruppi
parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo  le  modalita'
stabilite  dalle  disposizioni  del  proprio   Regolamento   interno,
assicura agli stessi: 
      a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il
personale, da destinare alle spese organizzative,  di  funzionamento,
di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione,  alle  funzioni
di  studio,  editoria  e  comunicazione,  riconducibili  agli   scopi
istituzionali  dell'Assemblea   regionale   siciliana,   nell'importo
massimo  ottenuto  dalla  somma  tra  l'importo  di  euro  cinquemila
moltiplicato per il numero dei deputati  regionali,  e  l'importo  di
euro 0,05 moltiplicato per la  popolazione  residente  nella  Regione
rilevata  in  base   all'ultimo   censimento   ufficiale.   L'importo
complessivo del contributo e' ripartito tra i gruppi parlamentari  in
ragione del numero dei loro componenti; 
      b)  una  dotazione  strumentale,  logistica  e  di  servizi  di
assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a  consentire  lo
svolgimento  delle  iniziative  e  dell'attivita'  istituzionale  dei
Gruppi stessi. 
  2. E' esclusa la contribuzione in favore  di  partiti  o  movimenti
politici.