Art. 6 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi: a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo e' ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti; b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attivita' istituzionale dei Gruppi stessi. 2. E' esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.