Art. 7 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale 1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.