Art. 7 
 
Contributo in  favore  dei  Gruppi  parlamentari  per  le  spese  del
                              personale 
 
  1. Fatti salvi per la legislatura in corso i  contratti  in  essere
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  a  decorrere
dalla  legislatura  successiva,  l'Assemblea   regionale   siciliana,
secondo  le  modalita'  stabilite  dalle  disposizioni  del   proprio
Regolamento  interno,  assegna  annualmente  a  ciascun   gruppo   un
contributo per le spese del personale utilizzato, in misura  comunque
non superiore all'importo determinato  moltiplicando  il  numero  dei
deputati componenti del gruppo per il costo di un'unita' di personale
di   categoria   D,   posizione   economica   D6,   senza   posizione
organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.