Art. 8 
 
         Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere 
 
  1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei
contratti di lavoro in essere alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e' comunque assicurata nel rispetto delle  previsioni
e   nei   limiti   fissati   dalle   vigenti   disposizioni   interne
dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata
nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e  VI  del
bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.