Art. 8 Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere 1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.