Art. 9 Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari 1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di modalita' di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio. 2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalita' stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.