Art. 9 
 
           Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari 
 
  1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di  cui
ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla  legge  7  dicembre
2012, n. 213, in materia di modalita' di  adozione  e  redazione  dei
rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte
dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio. 
  2. A tal fine,  nel  rispetto  dei  principi  recati  dalla  citata
disciplina, l'Assemblea regionale  siciliana,  secondo  le  modalita'
stabilite dal proprio Regolamento  interno,  adotta  le  disposizioni
necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai  rendiconti
riferiti all'esercizio finanziario 2013.