Art. 13 
 
               Residui passivi spese in conto capitale 
 
  1. E' autorizzata l'iscrizione, nello  stato  di  previsione  della
spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato "Fondo  speciale
per la riassegnazione  dei  residui  passivi  delle  spese  in  conto
capitale,  perenti  agli  effetti   amministrativi,   reclamate   dai
creditori", ai sensi dell'articolo 34, comma  7,  lettera  a),  della
legge regionale 3/2002, con lo stanziamento per  competenza  di  Euro
5.000.000,00. 
  2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato  a  prelevare,
dal predetto fondo, con propria determinazione, le  somme  occorrenti
per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui  al
comma  1,  previa  iscrizione  degli   stanziamenti   necessari   nei
pertinenti capitoli o in nuovi capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa. 
  3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al  comma  2
sono disposti previo accertamento e  certificazione  da  parte  della
Direzione competente: 
    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; 
    dell'avvenuto  perfezionamento  dell'obbligazione  nell'esercizio
originario di competenza; 
    dell'impegno che diede luogo al residuo  passivo  successivamente
caduto in perenzione amministrativa.