Art. 14 
 
                   Residui passivi spese correnti 
 
  1. E' autorizzata l'iscrizione, nello  stato  di  previsione  della
spesa, del  cap.  321920  (U.P.B.  15.01.002)  denominato  «Fondo  di
riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  corrente,
perenti agli effetti amministrativi,  reclamate  dai  creditori»,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 3/2002, con lo
stanziamento per competenza di Euro 4.000.000,00. 
  2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato  a  prelevare,
dal predetto fondo, con propria determinazione, le  somme  occorrenti
per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui  al
comma  1,  previa  iscrizione  degli   stanziamenti   necessari   nei
pertinenti capitoli o in nuovi capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa. 
  3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al  comma  2
sono disposti previo accertamento e  certificazione  da  parte  della
Direzione competente: 
    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; 
    dell'avvenuto  perfezionamento  dell'obbligazione  nell'esercizio
originario di competenza; 
    dell'impegno che diede luogo al residuo  passivo  successivamente
caduto in perenzione amministrativa.