Art. 14 Residui passivi spese correnti 1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 4.000.000,00. 2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa. 3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente: della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza; dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.