Art. 15 
 
       Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34, comma  7,  lettera  b),  della  legge
regionale  3/2002,  e'  autorizzata  l'iscrizione,  nello  stato   di
previsione  della  spesa,  del  capitolo   323700   (U.P.B.15.01.003)
denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti  vincolate
eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento  per  competenza
di Euro 150.000.000,00. 
  2. Ai sensi dell'articolo 34, comma  7,  lettera  c),  della  legge
regionale 3/2002, e' autorizzata, altresi', l'iscrizione nello  stato
di previsione della spesa, del  capitolo  323600  (U.P.B.  15.01.003)
denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo
stanziamento per competenza di Euro 960.177.600,00. 
  3.  Gli  stanziamenti  dei  capitoli  di  cui  ai  commi  1  e   2,
costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal
conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro  1.110.177.600,00.
Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario positivo di  cui
all'articolo 11. 
  4. Il Dirigente del Servizio Bilancio e'  autorizzato  a  prelevare
dai fondi di cui ai commi 1  e  2,  con  propria  determinazione,  su
richiesta delle Direzioni competenti,  le  somme  occorrenti  per  la
reiscrizione  degli  importi  di  cui  al  comma  precedente,  previa
iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa.