Art. 15 Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione 1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/2002, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B.15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di Euro 150.000.000,00. 2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera c), della legge regionale 3/2002, e' autorizzata, altresi', l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di Euro 960.177.600,00. 3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2, costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.110.177.600,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'articolo 11. 4. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.