Art. 16 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1. Nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del capitolo 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00. 2. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di base, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3/2002. 3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.