Art. 16 
 
             Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione   della   spesa   e'   autorizzata
l'iscrizione del capitolo 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo
di riserva per le spese obbligatorie»,  ai  sensi  dell'articolo  18,
comma 3 della legge regionale 3/2002, con uno  stanziamento  pari  ad
Euro 3.000.000,00. 
  2. Al bilancio di  previsione  e'  allegato  l'elenco  delle  spese
obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di  base,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3/2002. 
  3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a  disporre,
con proprio decreto, il prelevamento di somme dal  fondo  di  riserva
per le spese  obbligatorie  e  la  loro  iscrizione  ai  capitoli  di
bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio  di  cui  al  comma
precedente.