Art. 17 Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del capitolo 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00. 2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'adozione.