Art. 17 
 
              Fondo di riserva per le spese impreviste 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione   della   spesa   e'   autorizzata
l'iscrizione del capitolo 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo
di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'articolo 19  della
legge regionale 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00. 
  2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per  le  spese  impreviste»
sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da 
  trasmettere alla Presidenza del Consiglio  regionale  entro  trenta
giorni dall'adozione.