Art. 18 Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3/2002 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti» con uno stanziamento di cassa di Euro 70.000.000,00. 2. Nello stato di previsione della spesa, e' autorizzata, altresi', l'iscrizione del capitolo 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale», con uno stanziamento di cassa di Euro 70.000.000,00, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3/2002. 3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 3/2002.