Art. 18 
 
           Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  regionale  3/2002  e'
autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa,  del
capitolo 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di  riserva  per
fare  fronte  a  maggiori  pagamenti  di  spese  correnti»  con   uno
stanziamento di cassa di Euro 70.000.000,00. 
  2. Nello stato di previsione della spesa, e' autorizzata, altresi',
l'iscrizione del capitolo 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo
di riserva per le autorizzazioni di  cassa  per  pagamenti  in  conto
capitale», con uno stanziamento di cassa di  Euro  70.000.000,00,  ai
sensi dell'art. 20 della legge regionale 3/2002. 
  3.  I  prelevamenti  dai   predetti   fondi   sono   disposti   con
deliberazione  della  Giunta  regionale  ai  sensi   del   comma   2,
dell'articolo 20 della legge regionale 3/2002.