Art. 20 Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3/2002, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. 2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino piu' Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati. 3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'articolo 25, della legge regionale 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma.