Art. 20 
 
     Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B. 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi  dell'articolo  25,
comma 3,  della  legge  regionale  3/2002,  ad  apportare  variazioni
compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale di base,
fatta  eccezione  per  le   autorizzazioni   di   spesa   di   natura
obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento  differito  e
per quelle direttamente regolate con legge. 
  2. Le variazioni di bilancio di cui al comma  1  sono  disposte  su
proposta del competente Direttore regionale e, qualora le  variazioni
riguardino piu' Direzioni, la proposta viene  formulata  di  concerto
fra i Direttori interessati. 
  3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del
Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al
comma  7,   dell'articolo   25,   della   legge   regionale   3/2002,
successivamente  comunicati  al  Consiglio  regionale  dal   Servizio
Verifica Atti del Presidente e della Giunta  regionale,  Legislativo,
BURA e Delegazione di Roma.