Art. 29 
 
                       Erogazione delle spese 
 
  1. L'erogazione delle spese a valere sugli  stanziamenti  di  cassa
seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso  delle
disponibilita' regionali sul conto speciale acceso  presso  la  Banca
d'Italia -Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato  nel  rispetto
delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre  1984,
n. 720 (Istituzione del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed
organismi pubblici) e dell' articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000,
n. 388  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - finanziaria 2001).