Art. 29 Erogazione delle spese 1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilita' regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia -Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e dell' articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2001).