Art. 34 Agenzia Sanitaria Regionale - ASR 1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3/2002 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR). 2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute piano sanitario regionale 2008-2010), e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR: Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.