Art. 34 
 
                  Agenzia Sanitaria Regionale - ASR 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  47  della  legge  regionale  3/2002  e'
approvato  l'allegato  bilancio  per  l'esercizio  finanziario   2014
dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR). 
  2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5  (Un  sistema
di garanzie per la salute 
    piano sanitario regionale 2008-2010), e' autorizzata l'iscrizione
nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  regionale,  del
seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR: 
    Euro  1.400.000,00  al  capitolo  12.01.001  -   81509   per   il
finanziamento dell'Agenzia. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio  cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su  proposta  della  direzione  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.