Art. 35 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  «Bollettino
Ufficiale della Regione». 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, 13 Gennaio 2014 
 
                               CHIODI