Art. 35 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 13 Gennaio 2014 CHIODI