(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II dell'11 febbraio 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 dicembre 2013, n. 2017; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «a) la realizzazione di strade con una lunghezza fino a 1.000 m, una larghezza complessiva fino a 2,5 m ed una pendenza del terreno fino al 70 per cento. Le strade non devono essere sigillate, ad eccezione della posa in opera di grigliato o elementi per la formazione delle corsie, e non devono essere realizzati ponti o muri, esclusi muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate, in ogni caso fino ad un'altezza di 2,5 m. All'interno dei parchi naturali per i lavori deve essere richiesto un parere dell'Ufficio provinciale Parchi naturali. Per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante all'autorita' forestale. La realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;» 2. L'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l'area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d'acqua, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d'acqua. All'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell'ufficio provinciale Parchi naturali;» 3. L'art. 1 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «c) realizzazione di muri di sostegno quali muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate fino ad un'altezza di 2,5 m nelle zone di verde agricolo. All'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell'Ufficio provinciale Parchi naturali;» 4. L'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «d) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno;» 5. L'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «p) installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici, se sono montati raso falda del tetto;» 6. L'art. 1, comma 1, lettera w) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «w) costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l'altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l'altezza di 1,50 m;»