Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  23/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta regionale e l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale disciplinano  le  modalita'  di  pubblicazione  degli  atti
amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati  e
le relative modalita' di accesso, nel  rispetto  dei  limiti  di  cui
all'art. 18, comma 1.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  23/2007  le
parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 5 febbraio 2014 
 
                                ROSSI