Art. 2 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalita' di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalita' di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 18, comma 1.». 2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 febbraio 2014 ROSSI