Art. 2 Programma delle celebrazioni 1. La Giunta regionale con deliberazione approva il programma delle celebrazioni, avente lo scopo: a) di predisporre azioni finalizzate alla raccolta, al recupero, alla conservazione ed alla fruizione di materiale documentario e archivistico e di testimonianze afferenti fatti e protagonisti delle vicende oggetto della presente legge; b) di promuovere manifestazioni celebrative, convegni di studio, conferenze, pubblicazioni, mostre, iniziative storico-culturali e visite ai luoghi dove sono avvenuti eccidi o fatti d'arme piu' significativi; c) di promuovere e sostenere iniziative finalizzate a diffondere alle giovani generazioni i valori ispiratori che sottesero al sacrificio di quanti offrirono la vita per la riconquista della liberta'; d) di realizzare attivita' didattica e progetti per le scuole, di ogni ordine e grado, e per le universita', volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione della Toscana dal nazifascismo e alla nascita della democrazia, con il coinvolgimento del Parlamento degli Studenti e dei rappresentanti degli studenti del Senato accademico delle Universita' degli studi di Firenze, Pisa e Siena. 2. Il programma delle celebrazioni si compone di due parti: a) iniziative realizzate direttamente dalla Regione in relazione alla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana; b) iniziative proposte da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati. 3. Per le annualita' 2014 e 2015 le attivita' per le quali gli articoli 2 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di liberta', democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), prevedono contributi regionali, sono inserite nell'ambito del programma delle celebrazioni di cui al comma 1.