Art. 2 
 
                    Programma delle celebrazioni 
 
  1. La Giunta regionale con deliberazione approva il programma delle
celebrazioni, avente lo scopo: 
    a) di predisporre azioni finalizzate alla raccolta, al  recupero,
alla conservazione ed alla  fruizione  di  materiale  documentario  e
archivistico e di testimonianze afferenti fatti e protagonisti  delle
vicende oggetto della presente legge; 
    b) di promuovere manifestazioni celebrative, convegni di  studio,
conferenze, pubblicazioni,  mostre,  iniziative  storico-culturali  e
visite ai luoghi dove  sono  avvenuti  eccidi  o  fatti  d'arme  piu'
significativi; 
    c) di promuovere e sostenere iniziative finalizzate a  diffondere
alle  giovani  generazioni  i  valori  ispiratori  che  sottesero  al
sacrificio di quanti offrirono  la  vita  per  la  riconquista  della
liberta'; 
    d) di realizzare attivita' didattica e progetti per le scuole, di
ogni ordine e grado, e per le  universita',  volti  a  valorizzare  e
divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono  alla
liberazione della Toscana  dal  nazifascismo  e  alla  nascita  della
democrazia, con il coinvolgimento del Parlamento degli Studenti e dei
rappresentanti degli studenti del Senato accademico delle Universita'
degli studi di Firenze, Pisa e Siena. 
  2. Il programma delle celebrazioni si compone di due parti: 
    a) iniziative realizzate direttamente dalla Regione in  relazione
alla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana; 
    b) iniziative proposte da enti, istituti, fondazioni e  organismi
pubblici o privati. 
  3. Per le annualita' 2014 e 2015 le  attivita'  per  le  quali  gli
articoli 2 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in
materia di  tutela  del  patrimonio  storico,  politico  e  culturale
dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di  una  cultura
di  liberta',  democrazia,  pace  e  collaborazione  tra  i  popoli),
prevedono  contributi  regionali,  sono  inserite   nell'ambito   del
programma delle celebrazioni di cui al comma 1.