Art. 3 
 
            Istituzione del Comitato per le celebrazioni 
 
  1. La Regione,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  per  la
migliore preparazione e organizzazione di un programma generale degli
eventi legati a  tale  ricorrenza,  istituisce  un  Comitato  per  le
celebrazioni, di seguito  denominato  «Comitato»,  presso  la  Giunta
regionale.