Art. 6 Criteri e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva le modalita' di finanziamento delle iniziative promosse dagli enti locali, singoli o associati, e da altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorita': a) progetti attinenti ai luoghi e agli eventi piu' significativi della Resistenza; b) progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado. 2. La Giunta regionale provvede altresi' alla determinazione delle modalita' di presentazione della rendicontazione afferente le iniziative svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1.