Art. 6 
 
               Criteri e procedure per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
 
  1. La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  sentita
la  competente  commissione  consiliare,  approva  le  modalita'   di
finanziamento delle iniziative promosse dagli enti locali, singoli  o
associati, e da altri soggetti pubblici o  privati,  sulla  base  dei
seguenti criteri in ordine di priorita': 
    a) progetti attinenti ai luoghi e agli eventi piu'  significativi
della Resistenza; 
    b) progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado. 
  2. La Giunta regionale provvede altresi' alla determinazione  delle
modalita'  di  presentazione  della  rendicontazione   afferente   le
iniziative svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1.