Art. 10 Banca dati territoriale di riferimento degli enti 1. In attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE), recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), emanato ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, la Regione ha realizzato la Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE). 2. Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano e' quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalita' approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.