Art. 10 
 
          Banca dati territoriale di riferimento degli enti 
 
  1. In attuazione  della  Direttiva  14  marzo  2007,  n.  2007/2/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce  una
infrastruttura  per  l'informazione  territoriale   nella   Comunita'
europea - INSPIRE), recepita con il decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 32, in conformita' al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole  tecniche  per  la  definizione
delle specifiche di contenuto dei database  geotopografici),  emanato
ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82  (Codice  dell'amministrazione  digitale)  ed  a  seguito
dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala  1:10.000,
la Regione ha realizzato la Banca dati  territoriale  di  riferimento
degli Enti (BDTRE). 
  2. Nelle more dell'organica  revisione  della  legge  regionale  12
ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base),
la base cartografica di riferimento per la  Regione  e  per  tutti  i
soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano  e'  quella
derivata dalla  BDTRE,  resa  disponibile  sotto  forma  di  servizi,
dataset vettoriali e  raster,  secondo  le  modalita'  approvate  con
apposito provvedimento della Giunta regionale.