Art. 11 
 
       Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n.  20
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme
per la programmazione socio-sanitaria e  il  riassetto  del  servizio
sanitario regionale" e disposizioni in materia di  trasparenza  degli
atti delle aziende sanitarie regionali), e' inserito il seguente: 
    "Art.  2  bis.  (Personale   operante   presso   le   Federazioni
sovrazonali) 
  1. A far  data  dal  1°  gennaio  2014  viene  meno  l'assegnazione
funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge  regionale
28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia  di  organizzazione  del
Sistema  sanitario  regionale),  del  personale  operante  presso  le
Federazioni  sovrazonali,  con  la  conseguente  riassegnazione   del
medesimo  personale  agli  enti  di  rispettiva  appartenenza.  Dalla
medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza,  di
collaborazione e di ogni  altra  natura  attivati  dalle  Federazioni
sovrazonali.".