Art. 11 Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), e' inserito il seguente: "Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali) 1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione e di ogni altra natura attivati dalle Federazioni sovrazonali.".