Art. 12 
 
       Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 
 
  1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n.
25  (Modifica  alle  leggi  regionali  13   ottobre   1972,   n.   10
"Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio  e
della Giunta regionale", 3 settembre 2001,  n.  24  "Disposizioni  in
materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"  e  31
dicembre  2010,   n.   27   "Rideterminazione   dell'indennita'   dei
Consiglieri regionali") e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia  di  restituzione
dei contributi) 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in
carica alla IX legislatura e i Consiglieri  gia'  facenti  parte  del
Consiglio regionale possono  rinunciare  definitivamente  all'assegno
vitalizio e alla reversibilita', secondo le modalita' di cui al comma
4. 
  2. Coloro che si avvalgono della facolta' di cui al comma  1  hanno
diritto alla restituzione di  tutti  i  contributi  versati  ai  fini
dell'assegno   vitalizio   senza    rivalutazione    monetaria    ne'
corresponsione  di  interessi.   Fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001,
n. 24  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  indennitario  dei
Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale,  in
carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia  svolto
il mandato per piu' legislature, la richiesta deve riguardare tutti i
relativi contributi versati. 
  3. I Consiglieri regionali in carica alla  IX  legislatura  che  si
trovano nella condizione di cui all'articolo 5, comma 3,  della  l.r.
24/2001,  possono  rinunciare  solamente  all'ulteriore  periodo   di
contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto  disposto  dai
commi 4 e 7,  alla  restituzione  dei  contributi  versati  nella  IX
legislatura. 
  4.  La  richiesta  di  restituzione,  con  la   relativa   rinuncia
definitiva  all'assegno  vitalizio,  e'  presentata  all'Ufficio   di
Presidenza entro i trenta giorni precedenti il  compimento  dell'eta'
per conseguire il diritto, per il  Consigliere  regionale  in  carica
alla  IX  legislatura  che  si  trovi  nella   fattispecie   di   cui
all'articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001,  entro  i  dieci  giorni
successivi alla cessazione del mandato. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,  ai  Consiglieri  in
carica alla IX legislatura che presentano la richiesta  in  corso  di
legislatura  non  si  applicano  piu',  dal  mese   successivo   alla
richiesta, le  trattenute  sull'indennita'  di  carica  di  cui  agli
articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. 
  6. In caso di esercizio della facolta' prevista  dall'articolo  14,
comma 2, della l.r. 24/2001, a  decorrere  dalla  data  di  ricezione
della relativa domanda non puo' piu' essere presentata  la  richiesta
di cui al comma 4. 
  7. L'amministrazione provvede  alla  restituzione  dei  contributi,
secondo le norme e le prassi in iure.". 
  2. Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno
raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere  dal  mese
successivo all'entrata in vigore della legge, non si  applicano  piu'
le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001.  In  tal
caso l'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi gia'
versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione. 
  3. In fase di prima applicazione, per i  Consiglieri  gia'  cessati
dal mandato che maturano il diritto all'assegno vitalizio  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia  di
cui all'articolo 5 ter, comma 4, della l.r.  25/2011,  e'  presentata
entro il mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa.