Art. 12 Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali") e' aggiunto il seguente: "Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri gia' facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e alla reversibilita', secondo le modalita' di cui al comma 4. 2. Coloro che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per piu' legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati. 3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001, possono rinunciare solamente all'ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura. 4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all'assegno vitalizio, e' presentata all'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell'eta' per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001, entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano piu', dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull'indennita' di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. 6. In caso di esercizio della facolta' prevista dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001, a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non puo' piu' essere presentata la richiesta di cui al comma 4. 7. L'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.". 2. Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, non si applicano piu' le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. In tal caso l'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi gia' versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione. 3. In fase di prima applicazione, per i Consiglieri gia' cessati dal mandato che maturano il diritto all'assegno vitalizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia di cui all'articolo 5 ter, comma 4, della l.r. 25/2011, e' presentata entro il mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa.