Art. 14 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestionedella fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e' sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarieta' dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.".