Art. 14 
 
       Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge  regionale  29  dicembre
2006, n. 37  (Norme  per  la  gestionedella  fauna  acquatica,  degli
ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e' sostituito  dal
seguente: 
    "3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce  le
modalita' di riversamento alle  province  della  soprattassa  a  loro
destinata, ferme restando l'unitarieta' dell'obbligazione in capo  ai
contribuenti  e  la  competenza   della   Regione   in   materia   di
accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.".