Art. 17 Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali) le parole "dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle parole "dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno".