Art. 17 
 
        Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978,
n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei
beni culturali) le parole "dal 20 maggio al 20 giugno di  ogni  anno"
sono sostituite dalle parole "dal 20 febbraio al  20  marzo  di  ogni
anno".