Art. 18 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  14  hanno  effetto  dal  1°
gennaio 2015. 
  2. La deliberazione di cui all'articolo 32,  comma  3,  della  l.r.
37/2006, come sostituito dall'articolo 14 della  presente  legge,  e'
adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge.