Art. 18 Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 2. La deliberazione di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, e' adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.