Art. 2 Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.