Art. 2 
 
Misure per il contenimento della  spesa  e  il  migliore  svolgimento
                    delle funzioni amministrative 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto  disposto  dall'articolo  9,
commi 1 e 5 del decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini) convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  la  Giunta  regionale  presenta  al  Consiglio
regionale, entro il 30 giugno 2014,  un  apposito  programma  per  la
riduzione  degli  oneri  finanziari  relativi  ad  enti,  agenzie  ed
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitano, anche in via strumentale, funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o  svolgono
funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione.