Art. 3 Attuazione dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 1. Le societa' partecipate di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.