Art. 3 
 
                 Attuazione dell'articolo 4, comma 4 
               del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
 
  1. Le societa' partecipate di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l.
95/2012, versano direttamente alla  Regione  gli  eventuali  compensi
assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4
del medesimo articolo. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a istituire  apposito  capitolo  di  entrata  nell'ambito
dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al  fondo  per  il
finanziamento del  trattamento  economico  accessorio  del  personale
regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012. 
  3. La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  predisporre  apposito
provvedimento applicativo di quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  e
dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.