Art. 4 Prestazioni straordinarie 1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attivita' ed agli eventi eccezionali connessi: a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture; b) agli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti; c) alle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti. 2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.