Art. 4 
 
                      Prestazioni straordinarie 
 
  1. Le risorse della Regione  per  la  corresponsione  dei  compensi
relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono  incrementate,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attivita' ed  agli  eventi
eccezionali connessi: 
    a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio  relative
alle opere di ricostruzione e messa in  sicurezza  degli  abitanti  e
delle infrastrutture; 
    b) agli eventi calamitosi per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei  danni  subiti
da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala  operativa
di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti; 
    c) alle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e  degli
altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti. 
  2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale  sono  autorizzati
al pagamento delle ore  di  straordinario  effettuate,  ai  sensi  di
quanto previsto al comma  1,  dal  personale  avente  titolo,  previa
attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.