Art. 5 Anticipazione di liquidita' previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 1. La Regione e' autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come incrementate dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del d.l. 102/2013 e dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 35/2013, la Regione predispone misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita'. 3. La restituzione delle somme incassate a valere sulle anticipazioni di cui al comma 1 trova copertura, come stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF cosi' come incrementato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF).