Art. 5 
 
                Anticipazione di liquidita' previste 
               dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 
 
  1. La Regione e' autorizzata a presentare  istanza  di  accesso  al
riparto delle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti   locali)   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   cosi'   come
incrementate dall'articolo 13, commi 8 e  9,  del  decreto  legge  31
agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle  politiche  abitative  e  di
finanza  locale,  nonche'  di  cassa  integrazione  guadagni   e   di
trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni  dalla  legge
28 ottobre 2013, n. 124. 
  2. Ai sensi  dell'articolo  13,  comma  6,  lettera  a),  del  d.l.
102/2013 e dell'articolo 3, comma 5, del  d.l.  35/2013,  la  Regione
predispone misure, anche legislative, idonee e congrue  di  copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita'. 
  3.  La  restituzione  delle  somme   incassate   a   valere   sulle
anticipazioni di cui al  comma  1  trova  copertura,  come  stabilito
dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2013,  n.  8
(Legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota  parte  del  gettito
dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF  cosi'  come
incrementato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre  2013,
n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio  del  bilancio  della
Regione  Piemonte  per  l'anno  2014  e  variazioni   all'addizionale
regionale all'IRPEF).