Art. 8 
 
Misure  per  la  transizione  della  programmazione  2007-2013   alla
  programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale 
 
  1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire
all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21
giugno 2002, n. 16 (Istituzione in  Piemonte  dell'organismo  per  le
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)  e
non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento  regionale
per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo  rurale  ai
sensi del Regolamento UE  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata a  ridestinare  a  favore  di
misure della programmazione dello  sviluppo  rurale  2014-2020  altre
economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in  materia
di  agricoltura,  previa  verifica  della  completa  riscossione  dei
corrispondenti residui attivi.