Art. 8 Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale 1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 2. La Giunta regionale e' autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.