Art. 10 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, integrata dagli esiti delle attivita' di monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti: a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente; b) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalita' previste; c) il grado di diffusione del marchio Slot-Free-FVG e le eventuali forme di premialita' attivate a favore dei soggetti che lo espongono; d) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco. 2. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che da' conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticita' emerse. 3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio.