Art. 10 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i  risultati  ottenuti  in  termini  di
contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal
fine, la Giunta regionale presenta con cadenza  triennale,  entro  il
mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una
relazione informativa,  integrata  dagli  esiti  delle  attivita'  di
monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti: 
    a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei  locali
con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto
alla situazione preesistente; 
    b) il numero annuo delle sanzioni  amministrative  comminate  dai
Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti  e  la  loro  destinazione
alle finalita' previste; 
    c)  il  grado  di  diffusione  del  marchio  Slot-Free-FVG  e  le
eventuali forme di premialita' attivate a favore dei soggetti che  lo
espongono; 
    d) l'andamento e la distribuzione territoriale  della  domanda  e
dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della  dipendenza
da gioco. 
  2. In sede di prima applicazione, decorso un anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge, la  Giunta  presenta  al  Consiglio  una
relazione  che  da'  conto  dello  stato  delle  iniziative  e  degli
interventi avviati, evidenziando le eventuali criticita' emerse. 
  3. Le relazioni previste ai  commi  1  e  2  sono  rese  pubbliche,
insieme  ai  documenti  consiliari  che  ne  concludono  l'esame,  in
particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio.