Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «apparecchi per il gioco lecito»: gli apparecchi idonei per il
gioco lecito di cui all'art. 110,  comma  6,  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza); 
    b)  «gioco  d'azzardo  patologico  (GAP)»:  la  patologia  legata
all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
    c) «sala da gioco»: un luogo pubblico o aperto al pubblico  o  un
circolo privato in cui siano presenti e  accessibili  gli  apparecchi
per il gioco lecito di cui alla lettera a).