Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «apparecchi per il gioco lecito»: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) «gioco d'azzardo patologico (GAP)»: la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanita'; c) «sala da gioco»: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a).