Art. 4 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. La Regione valorizza,  promuove  la  partecipazione  e  realizza
iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente  legge  in
collaborazione con: 
    a) i Comuni, singoli e associati; 
    b) le Aziende per i servizi sanitari e in particolare  i  servizi
deputati alla  cura  delle  dipendenze  in  eta'  adulta  e  in  eta'
evolutiva; 
    c) le istituzioni scolastiche; 
    d) le  associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese  e  degli
operatori di settore; 
    e) le associazioni  di  tutela  dei  diritti  dei  consumatori  e
utenti; 
    f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di  lucro
che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le  finalita'  di
cui alla presente legge.