Art. 4 Soggetti attuatori 1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con: a) i Comuni, singoli e associati; b) le Aziende per i servizi sanitari e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in eta' adulta e in eta' evolutiva; c) le istituzioni scolastiche; d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti; f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalita' di cui alla presente legge.