Art. 5 Competenze della Regione 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione svolge le seguenti funzioni: a) garantisce l'attivita' di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze; b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'art. 8; c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone piu' esposte; d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale. 2. La Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a: a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuita' e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni; b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani; c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco; d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonche' degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorita' statali competenti; e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in eta' adulta e in eta' evolutiva; f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati; g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati. 3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione del marchio regionale «Slot-Free-FVG», da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite: a) le caratteristiche ideografiche del marchio; b) i criteri e le modalita' di concessione in uso del marchio, nonche' i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa; c) le modalita' d'uso del marchio. 5. Il marchio di cui al comma 3 e' altresi' rilasciato dalla Regione ai Comuni sul cui territorio non siano presenti apparecchi per il gioco lecito. 6. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito, attestata dall'esposizione del marchio di cui al comma 3. 7. La legge finanziaria regionale puo' determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (lRAP) a favore delle attivita' che conseguono il marchio di cui al comma 3. 8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.