Art. 5 
 
                      Competenze della Regione 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,  la  Regione
svolge le seguenti funzioni: 
    a)   garantisce   l'attivita'   di   progettazione   territoriale
sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza  da
gioco d'azzardo e da gioco praticato  con  apparecchi  per  il  gioco
lecito, agendo  in  collaborazione  con  le  Aziende  per  i  servizi
sanitari, i Comuni  e  le  altre  componenti  sociali  attraverso  lo
strumento dei  Piani  di  zona  e  intervenendo  in  particolare  nel
contesto del piano di azione regionale per le dipendenze; 
    b) assicura la conoscenza  e  il  monitoraggio  dei  fenomeni  di
dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per
il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'art. 8; 
    c) collabora con gli Osservatori istituiti a  livello  nazionale,
allo scopo di sviluppare  e  promuovere  metodiche  di  intervento  e
prevenzione a tutela delle persone piu' esposte; 
    d) collabora con i competenti organi dello Stato e con  le  Forze
dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale. 
  2. La Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari,
promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio
della  dipendenza  da  gioco  d'azzardo  e  da  gioco  praticato  con
apparecchi  per  il  gioco  lecito,  attraverso   iniziative,   anche
transfrontaliere, rivolte in particolare a: 
    a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali  che
possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando  ed
educando ad azioni positive rivolte a una cultura  del  gioco  inteso
come forma di  gratuita'  e  divertimento  positivo,  orientato  alla
condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni; 
    b)  promuovere  luoghi  di  socializzazione  per  contrastare  la
solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani; 
    c) informare sulle conseguenze  derivanti  dall'abuso  patologico
del gioco; 
    d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli  esercenti  e
degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale,  nonche'
degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa  con  le  autorita'
statali competenti; 
    e)   promuovere   la   formazione   del   personale   sociale   e
sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in eta' adulta  e
in eta' evolutiva; 
    f) facilitare l'accesso delle persone affette  da  dipendenza  da
gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati; 
    g) promuovere forme di  collaborazione  con  il  privato  sociale
senza scopo di lucro  e  con  le  associazioni  di  auto-mutuo  aiuto
finalizzate  a  prevenire  e  ridurre  l'incidenza  del  GAP  e   dei
comportamenti a rischio a esso correlati. 
  3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione  promuove
l'istituzione del marchio regionale «Slot-Free-FVG»,  da  rilasciare,
per il tramite dei Comuni, agli esercizi  pubblici,  commerciali,  ai
circoli privati e ad altri luoghi deputati  all'intrattenimento,  che
scelgono di non installare o disinstallano apparecchi  per  il  gioco
lecito. 
  4. Con deliberazione della Giunta  regionale,  da  adottarsi  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta dell'Assessore competente  in  materia  di  tutela
della salute e politiche sociali,  previo  parere  della  Commissione
consiliare competente, sono definite: 
    a) le caratteristiche ideografiche del marchio; 
    b) i criteri e le modalita' di concessione in  uso  del  marchio,
nonche' i casi di sospensione, decadenza e revoca  della  concessione
stessa; 
    c) le modalita' d'uso del marchio. 
  5. Il marchio di cui  al  comma  3  e'  altresi'  rilasciato  dalla
Regione ai Comuni sul cui territorio non  siano  presenti  apparecchi
per il gioco lecito. 
  6.  Nella  concessione  di  finanziamenti,  benefici   e   vantaggi
economici  comunque  denominati,  la  Regione  considera  titolo   di
preferenza   l'assenza,   all'interno   degli   esercizi    pubblici,
commerciali,  dei  circoli  privati  e  di  altri   luoghi   deputati
all'intrattenimento, di apparecchi per  il  gioco  lecito,  attestata
dall'esposizione del marchio di cui al comma 3. 
  7. La legge finanziaria regionale puo' determinare, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio  successivo  all'entrata  in
vigore della presente  legge,  riduzioni  dell'aliquota  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (lRAP) a favore delle  attivita'
che conseguono il marchio di cui al comma 3. 
  8. La Regione  promuove  accordi  con  gli  enti  di  servizio  del
trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione  di  un
codice di autoregolamentazione che  non  preveda  spazi  pubblicitari
relativi al gioco lecito.