Art. 6 
 
                        Competenze dei Comuni 
 
  1. Al fine di tutelare i soggetti  maggiormente  vulnerabili  e  di
prevenire i fenomeni di dipendenza da  gioco  d'azzardo  e  da  gioco
praticato con apparecchi per  il  gioco  lecito,  non  e'  consentito
l'insediamento di attivita' che prevedano locali da destinare a  sala
da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a  una
distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro
il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via  pedonale  piu'
breve, da istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  luoghi  di
culto, impianti sportivi, strutture residenziali  o  semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o  sociosanitario,  strutture  ricettive
per categorie protette, luoghi  di  aggregazione  giovanile  o  altri
luoghi di aggregazione. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 e' adottata entro  centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della  salute
e politiche sociali, previo  parere  del  Consiglio  delle  autonomie
locali. 
  3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili  in  cui
si applica il divieto di cui al comma 1,  tenuto  conto  dell'impatto
degli insediamenti di cui al medesimo  comma  sul  contesto  e  sulla
sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi  con  la  viabilita',
l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
  4. I Comuni  intervengono  nella  presa  in  carico  delle  persone
affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per  gli  aspetti  di
tutela sociale, anche promuovendo  qualora  necessario  l'attivazione
dell'istituto dell'amministratore di sostegno. 
  5. I Comuni promuovono reti  di  collaborazione  con  associazioni,
volontari, Aziende per i servizi sanitari, mediante l'attivazione  di
iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione,
condivise nei Piani di zona, per la prevenzione  e  il  contrasto  al
GAP. 
  6.  I  Comuni  assicurano   alle   autorita'   statali   competenti
informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio
al fine di garantire il migliore  espletamento  degli  interventi  di
prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze  dell'Ordine
e delle Polizie locali. 
  7. I Comuni possono prevedere forme premiali  per  i  soggetti  che
espongono il marchio di cui all'art. 5, comma 3. 
  8.  E'   vietata   qualsiasi   attivita'   pubblicitaria   relativa
all'apertura o all'esercizio  di  sale  da  gioco  che  si  ponga  in
contrasto con l'art. 7, commi 4, 4-bis  e  5,  del  decreto-legge  n.
158/2012. 
  9. Al fine di evitare la diffusione  del  fenomeno  del  GAP  e  di
garantirne il  monitoraggio,  i  Comuni  esercitano  le  funzioni  di
vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.