Art. 8 
 
                    Tavolo tecnico regionale GAP 
 
  1. La Regione assicura,  attraverso  il  Tavolo  tecnico  regionale
Gioco d'Azzardo Patologico,  presso  l'Osservatorio  regionale  sulle
dipendenze, le seguenti funzioni: 
    a)  studio  e  monitoraggio  del  GAP  in  ambito  regionale,  in
collaborazione con i soggetti di cui  all'art.  4,  per  la  raccolta
delle esperienze e l'individuazione di buone prassi, in vista sia  di
campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di
protocolli diagnostico terapeutici applicativi, anche in raccordo con
gli organismi operanti a livello nazionale; 
    b) informazione alla Direzione centrale competente in materia  di
tutela della salute e  politiche  sociali,  attraverso  relazioni  di
cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della
prevenzione primaria e  secondaria  e  delle  attivita'  terapeutiche
prestate ai soggetti affetti da GAP; 
    c) formulazione di proposte  e  pareri  alla  Direzione  centrale
competente in materia di tutela della salute e  politiche  sociali  e
agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione,
del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco. 
  2. Il  Tavolo  tecnico  regionale  Gioco  d'Azzardo  Patologico  e'
composto da rappresentanti dei soggetti  di  cui  all'art.  4  ed  e'
nominato  con  decreto  del  Direttore   centrale   della   Direzione
competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che
ne determina altresi' la durata. 
  3. La partecipazione ai lavori  del  Tavolo  tecnico  e'  a  titolo
gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo
a carico del bilancio regionale.