Art. 8 Tavolo tecnico regionale GAP 1. La Regione assicura, attraverso il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico, presso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze, le seguenti funzioni: a) studio e monitoraggio del GAP in ambito regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, per la raccolta delle esperienze e l'individuazione di buone prassi, in vista sia di campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di protocolli diagnostico terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale; b) informazione alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attivita' terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP; c) formulazione di proposte e pareri alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco. 2. Il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico e' composto da rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4 ed e' nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che ne determina altresi' la durata. 3. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico e' a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.