Art. 9 Sanzioni amministrative 1. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 6, commi 1 e 3, e' soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro, nonche' in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attivita' da dieci a sessanta giorni. 2. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 6, comma 8, e' soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro. 3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spettano al Comune territorialmente competente. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento dei Piani di zona per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.