Art. 9 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 6, commi 1  e  3,  e'
soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura  compresa  tra  5.000  e  15.000  euro,  nonche'  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni   alla   sospensione   dell'esercizio
dell'attivita' da dieci a sessanta giorni. 
  2. L'inosservanza del divieto  di  cui  all'art.  6,  comma  8,  e'
soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro. 
  3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle  sanzioni
di cui al  presente  articolo  spettano  al  Comune  territorialmente
competente. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento
dei Piani di zona per la realizzazione delle finalita'  di  cui  alla
presente legge.