Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2004 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:  «In  caso  di  inosservanza  delle   prescrizioni
convenzionali si applicano gli articoli 16, 17 e 18.». 
  2. Alla fine del comma 3  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte  le
parole: «previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per
la  permanenza  nell'assegnazione  di   un   alloggio   di   edilizia
residenziale pubblica. In caso  di  superamento  del  limite  per  la
permanenza, l'ente gestore propone la mobilita' in alloggio a  canone
moderato, ove disponibile».