Art. 2 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2004 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle prescrizioni convenzionali si applicano gli articoli 16, 17 e 18.». 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In caso di superamento del limite per la permanenza, l'ente gestore propone la mobilita' in alloggio a canone moderato, ove disponibile».