Art. 6 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  10/2004  e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo la  parola:  «qualora»
sono inserite le seguenti: «anche un solo componente». 
  2. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'art. 16 della  legge
regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
aggiunto il seguente periodo: ». Se risulta verificato il superamento
del limite ISEE, l'ente gestore informa l'assegnatario  che  se  tale
superamento si protrae per tre anni  consecutivi  viene  proposta  al
nucleo familiare la mobilita' in  alloggio  a  canone  moderato,  ove
disponibile.  In  caso  di  rifiuto  e'  dichiarata  la  decadenza  e
l'obbligo  di  rilascio  dell'alloggio.   A   decorrere   dal   primo
accertamento del superamento del limite  ISEE  e  fino  all'eventuale
assegnazione  di  un  alloggio  a  canone   moderato   l'assegnatario
corrispondera' il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale
pubblica maggiorato del 50 per cento». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le ipotesi di decadenza di cui alle lettere h)  e  i)  sono
riferibili anche  ai  comportamenti  posti  in  essere  da  eventuali
soggetti ospitati. 
  2-ter.  I  coniugi  non  conviventi  anagraficamente,  se  entrambi
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, optano  per
uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono
dall'assegnazione di entrambi gli alloggi.». 
  4. Alla fine del comma 5 dell'art.  16  della  legge  regionale  n.
10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte  le
parole: «,  salvo  nei  casi  comprovati  di  eventi  non  imputabili
all'ente locale». 
  5. Al comma 6 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  10/2004  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole  da:  «un  canone
fissato»  a  «medesima  zona.»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«un'indennita'  di  indebita  occupazione  pari  al  canone   massimo
previsto per l'edilizia residenziale pubblica con  una  maggiorazione
del 30 per cento.».