Art. 6 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «qualora» sono inserite le seguenti: «anche un solo componente». 2. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: ». Se risulta verificato il superamento del limite ISEE, l'ente gestore informa l'assegnatario che se tale superamento si protrae per tre anni consecutivi viene proposta al nucleo familiare la mobilita' in alloggio a canone moderato, ove disponibile. In caso di rifiuto e' dichiarata la decadenza e l'obbligo di rilascio dell'alloggio. A decorrere dal primo accertamento del superamento del limite ISEE e fino all'eventuale assegnazione di un alloggio a canone moderato l'assegnatario corrispondera' il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le ipotesi di decadenza di cui alle lettere h) e i) sono riferibili anche ai comportamenti posti in essere da eventuali soggetti ospitati. 2-ter. I coniugi non conviventi anagraficamente, se entrambi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, optano per uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono dall'assegnazione di entrambi gli alloggi.». 4. Alla fine del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «, salvo nei casi comprovati di eventi non imputabili all'ente locale». 5. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: «un canone fissato» a «medesima zona.» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennita' di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica con una maggiorazione del 30 per cento.».