Art. 9 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  12  e  16  della  legge
regionale n. 10/2004, cosi' come modificati  dagli  articoli  3  e  6
della presente legge, si applicano anche alle procedure gia'  avviate
e non ancora concluse alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  2. Le linee guida di cui  all'art.  14  della  legge  regionale  n.
10/2004, cosi' come modificato dall'art. 4 della presente legge, sono
approvate dalla Giunta regionale entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 11 marzo 2014 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).