Art. 9 Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della legge regionale n. 10/2004, cosi' come modificati dagli articoli 3 e 6 della presente legge, si applicano anche alle procedure gia' avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le linee guida di cui all'art. 14 della legge regionale n. 10/2004, cosi' come modificato dall'art. 4 della presente legge, sono approvate dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 marzo 2014 BURLANDO (Omissis).