Art. 10 
 
Modifiche alla legge regionale  22  gennaio  1999,  n.  4  (Norme  in
           materia di foreste e di assetto idrogeologico) 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno
coperto da vegetazione forestale arborea associata o  meno  a  quella
arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio  di
sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea,  nonche'  il  terreno
temporaneamente privo della preesistente  vegetazione  forestale  per
cause naturali o per interventi dell'uomo.». 
  2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla
seguente: 
  «a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei  requisiti
di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti  boscati  almeno  50
metri misurati fra i margini piu' vicini e hanno una larghezza  media
inferiore  a  20  metri,  indipendentemente   dall'estensione   della
superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati,
indipendentemente dalla larghezza media;». 
  3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla
seguente: 
  «b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti
agricoli  coinvolti  da  processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale,  quando  sono  oggetto  di  recupero   alla   precedente
finalita' produttiva agro-pastorale, salvo  che  tale  attivita'  sia
vietata da specifiche misure di conservazione per le aree  rientranti
nella Rete Natura 2000;». 
  4. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'art. 2  della  legge
regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,  sono
aggiunte le seguenti parole: «, nonche' le tartufaie coltivate». 
  5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  aggiunte
le seguenti: 
  «f-bis) le formazioni forestali di origine  artificiale  realizzate
su  terreni  agricoli  a  seguito  dell'adesione  a  misure  promosse
nell'ambito delle politiche di sviluppo  rurale  dell'Unione  europea
una volta scaduti i relativi vincoli; 
  f-ter) le radure e tutte le altre superfici d'estensione  superiore
a 2.000 metri quadrati che interrompono  la  continuita'  del  bosco,
ferma restando l'esclusione dalla nozione  di  bosco  delle  aree  di
qualsiasi  estensione  gia'  identificabili  come  pascoli,  prati  e
pascoli arborati.». 
  6. Il comma 3  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «3. Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2, lettera
b), incolti  da  oltre  cinque  anni,  si  insedia  una  predominante
vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1, tali  terreni  sono
sottoposti alla disciplina  prevista  dalla  presente  legge  per  il
bosco, fatta salva comunque la possibilita' che  sugli  stessi  venga
ripresa l'attivita' agricola, secondo le indicazioni di cui  all'art.
47, comma 5.». 
  7. Il comma 5 dell'art.  47  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per la ripresa dell'attivita' agricola  sugli  appezzamenti  di
terreno di cui all'art. 2, comma 3, e' necessario inoltrare al comune
territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di
ripristino,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data   prevista,
fornendo gli estremi  catastali  degli  appezzamenti  interessati;  i
terreni oggetto di denuncia di ripresa dell'attivita'  agricola  sono
comunque vincolati  a  tale  destinazione  d'uso  per  i  venti  anni
successivi alla comunicazione medesima.». 
  8. La lettera b) del comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale
n. 4/1999 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per la ripresa dell'attivita'  agricola  di  cui  all'art.  47,
comma 5;».