Art. 10 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonche' il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.». 2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini piu' vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;». 3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalita' produttiva agro-pastorale, salvo che tale attivita' sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;». 4. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' le tartufaie coltivate». 5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «f-bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli; f-ter) le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione gia' identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.». 6. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1, tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilita' che sugli stessi venga ripresa l'attivita' agricola, secondo le indicazioni di cui all'art. 47, comma 5.». 7. Il comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Per la ripresa dell'attivita' agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'art. 2, comma 3, e' necessario inoltrare al comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell'attivita' agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.». 8. La lettera b) del comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 4/1999 e' sostituita dalla seguente: «b) per la ripresa dell'attivita' agricola di cui all'art. 47, comma 5;».