Art. 12 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 1.500.000,00 dell'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014 nell'Area XIII «Agricoltura» all'U.P.B. 13.212 «Investimenti a favore dell'economia montana». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 marzo 2014 BURLANDO (Omissis).