Art. 12 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo  2002,
n. 15 (Ordinamento contabile  della  Regione  Liguria)  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  mediante  utilizzo  in  termini  di
competenza di quota di euro 1.500.000,00  dell'U.P.B.  18.207  «Fondo
speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 2013 ed all'iscrizione in termini  di
competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 2014 nell'Area XIII «Agricoltura»
all'U.P.B. 13.212 «Investimenti a favore dell'economia montana». 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 11 marzo 2014 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).