Art. 3 
 
Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprieta'  o  al
                         possesso di terreni 
 
  1. Ai fini del rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice
civile  e  dalla  vigente  normativa  in  materia   di   salvaguardia
forestale,  difesa  del  suolo,  tutela  dell'ambiente  e  protezione
civile,  i  comuni,  avendo  particolare  riguardo  alle   aree   che
presentano situazioni di rischio, vigilano affinche' tutti i soggetti
pubblici  o  privati  i  quali,  a  qualsiasi  titolo,   abbiano   la
disponibilita'  di  terreni  agricoli  o  forestali,   provvedano   a
verificare periodicamente il loro stato di conservazione intervenendo
ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999,
n. 4 (Norme in materia di  foreste  e  di  assetto  idrogeologico)  e
successive modificazioni ed integrazioni.