Art. 3 Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprieta' o al possesso di terreni 1. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla vigente normativa in materia di salvaguardia forestale, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e protezione civile, i comuni, avendo particolare riguardo alle aree che presentano situazioni di rischio, vigilano affinche' tutti i soggetti pubblici o privati i quali, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilita' di terreni agricoli o forestali, provvedano a verificare periodicamente il loro stato di conservazione intervenendo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni.