Art. 4 Ambiti di intervento 1. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, individua, con deliberazione di Giunta, gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale, nei quali sia accertata la necessita' di interventi volti a: a) ripristinare la rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica; b) realizzare invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell'acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio; c) consolidare i versanti rimodellati con terrazzamenti e ciglioni inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo; d) gestire la copertura arborea, anche attraverso opportuni interventi di alleggerimento, al fine di rendere piu' efficace l'azione protettiva del bosco, nonche' di migliorare ed incrementare qualita', quantita' e tipologia dei prodotti ritraibili; e) prevenire il rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale. 2. La Regione, sentiti i comuni di cui al comma 1, definisce con deliberazione di Giunta, per ciascun ambito territoriale, le linee guida per la predisposizione di piani di gestione, promossi da soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 3. Per le finalita' della presente legge ovvero al fine di dare attuazione ai piani di cui al comma 2, possono essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, apposite convenzioni tra imprese agricole, anche collegate in rete, e pubblica amministrazione destinate allo svolgimento di attivita' tese alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio con particolare attenzione all'assetto idrogeologico.