Art. 5 Competenze dei comuni 1. I regolamenti di polizia rurale, adottati dai comuni ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, indicano, fra l'altro, le misure minime, attuabili dai proprietari dei terreni a vocazione agro-forestale, ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilita' in virtu' di diritti reali o personali di godimento, per fare fronte alle seguenti necessita': a) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, provvedendo, ove necessario, ad assicurare idonei interventi di regimazione del deflusso delle acque, al di fuori del reticolo idrografico individuato dalle competenti autorita' di bacino, anche attraverso una piu' attenta gestione del soprassuolo; b) prevenire il rischio di incendio, assicurando la periodica pulizia degli areali maggiormente esposti e provvedendo, ove necessario, alla rimozione della necromassa vegetale, suscettibile di alimentare il fuoco; c) concorrere a prevenire o limitare il rischio di dissesto idrogeologico. 2. Gli interventi soggetti a Denuncia di inizio attivita' (DIA) obbligatoria o facoltativa e al permesso di costruire di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni che riguardano le aree di produzione agricola o di presidio ambientale di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 3 aprile 1998, n. 16 (Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, recante l'individuazione delle opere di manutenzione del fondo e degli interventi di controllo dell'assetto vegetazionale che il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo non inferiore a dieci anni. 3. Sono esclusi dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno di cui al comma 2 le imprese agricole, forestali e i coltivatori diretti qualora i manufatti realizzati siano riconducibili esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' agro-forestale e ad essa funzionali; tali manufatti sono oggetto di un vincolo di destinazione d'uso non inferiore ai dieci anni. 4. Il comune puo', altresi', in deroga alle disposizioni applicative della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della tariffa urbanistica di riferimento afferente le opere di urbanizzazione per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi da parte di soggetti imprese agro-silvo-pastorali che si impegnano, con l'atto unilaterale di cui al comma 2, al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.