Art. 5 
 
                        Competenze dei comuni 
 
  1. I regolamenti di polizia rurale, adottati dai  comuni  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
successive modificazioni ed integrazioni, indicano, fra  l'altro,  le
misure minime, attuabili dai  proprietari  dei  terreni  a  vocazione
agro-forestale, ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilita'  in
virtu' di diritti reali o personali di  godimento,  per  fare  fronte
alle seguenti necessita': 
    a) prevenire il  dilavamento  e  l'erosione  del  suolo  fertile,
provvedendo, ove  necessario,  ad  assicurare  idonei  interventi  di
regimazione del deflusso  delle  acque,  al  di  fuori  del  reticolo
idrografico individuato dalle competenti autorita' di  bacino,  anche
attraverso una piu' attenta gestione del soprassuolo; 
    b) prevenire il rischio di  incendio,  assicurando  la  periodica
pulizia  degli  areali  maggiormente  esposti  e   provvedendo,   ove
necessario, alla rimozione della necromassa vegetale, suscettibile di
alimentare il fuoco; 
    c) concorrere a prevenire  o  limitare  il  rischio  di  dissesto
idrogeologico. 
  2. Gli interventi soggetti a Denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)
obbligatoria o facoltativa e al permesso di  costruire  di  cui  agli
articoli 23  e  24  della  legge  regionale  6  giugno  2008,  n.  16
(Disciplina dell'attivita' edilizia) e  successive  modificazioni  ed
integrazioni che riguardano le  aree  di  produzione  agricola  o  di
presidio ambientale  di  cui  agli  articoli  35  e  36  della  legge
regionale 3 aprile 1998, n. 16 (Attuazione del decreto legislativo  4
giugno 1997, n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione  in
agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale,  agriturismo  e
alimentazione)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   sono
subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno, da
trascriversi  presso  la  competente   conservatoria   dei   registri
immobiliari, recante l'individuazione delle opere di manutenzione del
fondo e degli interventi di controllo dell'assetto vegetazionale  che
il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo
non inferiore a dieci anni. 
  3. Sono  esclusi  dalla  sottoscrizione  dell'atto  unilaterale  di
impegno di cui  al  comma  2  le  imprese  agricole,  forestali  e  i
coltivatori   diretti   qualora   i   manufatti   realizzati    siano
riconducibili   esclusivamente   allo   svolgimento    dell'attivita'
agro-forestale e ad essa funzionali; tali manufatti sono  oggetto  di
un vincolo di destinazione d'uso non inferiore ai dieci anni. 
  4.  Il  comune  puo',  altresi',  in   deroga   alle   disposizioni
applicative della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25  (Disposizioni
in materia di determinazione del contributo di concessione  edilizia)
e successive modificazioni ed integrazioni, stabilire l'esenzione dal
pagamento della quota B  della  tariffa  urbanistica  di  riferimento
afferente le opere di urbanizzazione  per  gli  interventi  di  nuova
costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi
da parte di soggetti imprese agro-silvo-pastorali che  si  impegnano,
con l'atto unilaterale di cui al comma 2, al mantenimento delle opere
e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.