Art. 7 
 
Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei  proprietari  di
                          terreni forestali 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione puo'  erogare  le
seguenti tipologie di incentivi: 
    a) a favore degli imprenditori agricoli: 
      1) aiuti «una tantum» per il  recupero  a  fini  produttivi  di
terreni agricoli incolti o di terreni non  agricoli;  gli  aiuti,  di
importo non superiore a euro 500,00 per  ettaro,  sono  concessi  nei
limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 della  Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo; 
      2) aiuti per le spese relative all'acquisizione di  particelle,
funzionali all'aumento o all'accorpamento della superficie  aziendale
utilizzata, a fronte dell'impegno degli acquirenti, ovvero  dei  loro
aventi causa, a coltivare gli appezzamenti  cosi'  acquisiti  per  un
periodo non inferiore a dieci anni; gli aiuti possono essere concessi
fino al 100 per cento delle spese ammissibili a favore  dei  titolari
di terreni agricoli, ai sensi dell'art. 13 del  regolamento  (CE)  n.
1857/2006  della  commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  agli  aiuti  di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella  produzione
di prodotti agricoli e  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.
70/2001; 
    b) a favore dei proprietari di terreni forestali non  titolari  o
soci di imprese agricole per l'acquisto di nuovi fondi,  nonche'  per
la copertura dei costi eventualmente sostenuti per la costituzione di
consorzi, funzionali all'attuazione di  un  piano  di  ricomposizione
fondiaria,  supportato  da   idonei   strumenti   di   pianificazione
finalizzati alla gestione forestale. 
  2. In attuazione delle politiche per lo sviluppo  dell'agricoltura,
della selvicoltura e del territorio rurale e' concessa priorita' agli
interventi di recupero a scopo produttivo dei terreni incolti. 
  3. Nella gestione dei pagamenti diretti  di  cui  all'art.  41  del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del  19  gennaio  2009  che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno  diretto  agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e
abroga il regolamento (CE) n.  1782/2003  e  delle  altre  misure  di
sostegno proporzionali  alla  superficie  e'  concessa  priorita'  ai
terreni rimessi a coltura in quanto  precedentemente  incolti  o  non
destinati all'agricoltura. 
  4. Nella gestione della riserva regionale dei diritti  di  impianto
di cui agli articoli 85-undecies e duodecies del regolamento (CE)  n.
1234/2007 del consiglio del 22 ottobre  2007  recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli  (regolamento  unico  OCM)  e'  concessa  priorita'
all'impianto di vigneti su  terreni  precedentemente  incolti  o  non
destinati all'agricoltura.