Art. 9 
 
Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti  con  gli  atti
                              d'obbligo 
 
  1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti  con  l'atto
di impegno di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, il comune  procede  nei
confronti del soggetto inadempiente diffidandolo ad  adempiere  entro
il termine di trenta giorni, decorso inutilmente  il  quale,  applica
una sanzione pecuniaria, il cui importo, compreso tra euro  300,00  e
euro 600,00 per  ettaro,  deve  essere  commisurato  alla  superficie
censuaria di ogni singola particella posseduta. 
  2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui  al
comma 1 sono introitati dal comune e destinati  al  finanziamento  di
interventi  volti  alla  manutenzione  e  messa  in   sicurezza   del
territorio.