Art. 9 Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d'obbligo 1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti con l'atto di impegno di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, il comune procede nei confronti del soggetto inadempiente diffidandolo ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, applica una sanzione pecuniaria, il cui importo, compreso tra euro 300,00 e euro 600,00 per ettaro, deve essere commisurato alla superficie censuaria di ogni singola particella posseduta. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune e destinati al finanziamento di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.